Art. 1.
(Abbandono del recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS per i residenti all'estero).

      1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia sia all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
      2. Qualora i soggetti residenti all'estero, i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1, siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
      3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sul trattamento erogato in misura non superiore a un quinto dell'importo del trattamento stesso, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto del trattamento.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito il trattamento a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico

 

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disposto ai sensi del presente comma si estende agli eredi del soggetto che ha percepito il trattamento solo nel caso in cui si accerta il dolo del medesimo soggetto.